Sebbene dal certificato dei carichi pendenti non risulti nulla, il Ministero della Giustizia, cui
Alfonso Caruana ha chiesto il trasferimento nel Paese di origine, oppone l’esistenza di un
procedimento penale a carico dello stesso, che sarebbe pendente avanti la Corte d’Assise
d’Appello di Torino. Tuttavia, Caruana non ha prestato il consenso per cui, in virtù del principio
di specialità, Legge di ratifica del trattato di estradizione Italo – canadese, difetterebbe una
condizione di procedibilità”.
Per queste ragioni, l’avvocato Maria Brucale, brillante penalista, ha chiesto alla Corte d’Assise
d’Appello di Torino che, “laddove risultasse tuttora pendente un procedimento penale a carico di
Alfonso Caruana, in assenza di consenso dello Stato richiesto ovvero di consenso legittimamente
espresso dallo stesso Caruana; difettando le altre condizioni che costituiscono eccezione
all’operare del menzionato principio c.d. “di specialità”, voglia dichiarare la mancanza di una
condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.”.
E la richiesta ha colto nel segno. Per Caruana, ritenuto affiliato all’omonima famiglia mafiosa
transnazionale dei Caruana e Cuntrera, è stato disposto il non luogo a procedere. Caruana era stato
estradato per la condanna a 21 anni di reclusione, la medesima sentenza che vide condannati i
fratelli Cuntrera, Pasquale, Gaspare e Paolo, il nucleo storico della omonima famiglia mafiosa.
La Corte d’Assise d’Appello di Torino, in pratica, contestava una serie di reati tutti afferenti al
traffico internazionale di ingenti quantità di stupefacenti per i quali, già la Corte d’Assise di Torino,
in data 03.04.1998, aveva assolto in contumacia il Caruana per inconsistenza della prova. Tale
pronuncia è stata impugnata dalla Procura Generale che ha addotto la testimonianza di un nuovo
collaboratore. Il processo tuttavia non si è mai potuto celebrare proprio perchè manca il titolo
estradizionale. La Procura di Torino ha richiesto a più riprese al Canada di estendere l’estradizione
a tali titoli di reato. Il Canada ha chiesto all’Italia di documentare una serie di condizioni che,
sole, consentono il rispetto del trattato: l’esistenza di un pericolo attuale (i fatti sono dei primi
anni ’90); le motivazioni per cui l’Italia non ha chiesto l’estradizione per questo titolo quando ha
chiesto quella che è poi stata concessa; la possibilità di emettere per questo reato ordine di cattura
(ovviamente allo stato inesistente vista la vetustà dei fatti e l’assoluzione in primo grado). Alle
richieste del Canada il Ministero della Giustizia italiano non è stato in grado di rispondere e di
ottemperare se non rappresentando la gravità dei fatti per cui si chiedeva di procedere; l’esistenza
di una prova al tempo non valutata; la condanna nel frattempo intervenuta a carico di Vito Genco,
a 20 anni di reclusione. Il Canada, pertanto, chiedeva nuovamente con nota del 5.09.2013, la
specificazione delle condizioni richieste dal trattato in difetto delle quali avrebbe negato l’estensione
richiesta. All’udienza di ieri la Procura generale ha insistito per un rinvio della trattazione volto ad
acquisire la documentazione ovvero le informazioni necessarie per ottenere il nulla osta dal Canada
all’estensione dell’estradizione. La difesa ha rilevato come le condizioni richieste dal trattato non
sussistano né siano ipotizzabili in futuro dal momento che l’estradizione non è stata originariamente
richiesta pur trattandosi di reati antecedenti a quelli per cui è stata richiesta e concessa; si tratta di
fatti vetusti che potrebbero perfino giungere alla prescrizione per i quali il Caruana è stato assolto
in primo grado; Non sarebbe, dunque, possibile emettere alcun titolo custodiale; non ha prestato
il consenso alla deroga al trattato di riferimento e, dunque, alla celebrazione del processo. La
Corte d’Assise d’Appello, dopo una lunga camera di consiglio, ha accolto la richiesta della difesa e
deliberato emettendo sentenza di non luogo a provvedere per i reati in contestazione difettando le
condizioni richieste dal trattato con il Canada.