Sebbene dal certificato dei carichi pendenti non risulti nulla, il Ministero della Giustizia, cui

Alfonso Caruana ha chiesto il trasferimento nel Paese di origine, oppone l’esistenza di un

procedimento penale a carico dello stesso, che sarebbe pendente avanti la Corte d’Assise

d’Appello di Torino. Tuttavia, Caruana non ha prestato il consenso per cui, in virtù del principio

di specialità, Legge di ratifica del trattato di estradizione Italo – canadese, difetterebbe una

condizione di procedibilità”.

Per queste ragioni, l’avvocato Maria Brucale, brillante penalista, ha chiesto alla Corte d’Assise

d’Appello di Torino che, “laddove risultasse tuttora pendente un procedimento penale a carico di

Alfonso Caruana, in assenza di consenso dello Stato richiesto ovvero di consenso legittimamente

espresso dallo stesso Caruana; difettando le altre condizioni che costituiscono eccezione

all’operare del menzionato principio c.d. “di specialità”, voglia dichiarare la mancanza di una

condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.”.

E la richiesta ha colto nel segno. Per Caruana, ritenuto affiliato all’omonima famiglia mafiosa

transnazionale dei Caruana e Cuntrera, è stato disposto il non luogo a procedere. Caruana era stato

estradato per la condanna a 21 anni di reclusione, la medesima sentenza che vide condannati i

fratelli Cuntrera, Pasquale, Gaspare e Paolo, il nucleo storico della omonima famiglia mafiosa.

La Corte d’Assise d’Appello di Torino, in pratica, contestava una serie di reati tutti afferenti al

traffico internazionale di ingenti quantità di stupefacenti per i quali, già la Corte d’Assise di Torino,

in data 03.04.1998, aveva assolto in contumacia il Caruana per inconsistenza della prova. Tale

pronuncia è stata impugnata dalla Procura Generale che ha addotto la testimonianza di un nuovo

collaboratore. Il processo tuttavia non si è mai potuto celebrare proprio perchè manca il titolo

estradizionale. La Procura di Torino ha richiesto a più riprese al Canada di estendere l’estradizione

a tali titoli di reato. Il Canada ha chiesto all’Italia di documentare una serie di condizioni che,

sole, consentono il rispetto del trattato: l’esistenza di un pericolo attuale (i fatti sono dei primi

anni ’90); le motivazioni per cui l’Italia non ha chiesto l’estradizione per questo titolo quando ha

chiesto quella che è poi stata concessa; la possibilità di emettere per questo reato ordine di cattura

(ovviamente allo stato inesistente vista la vetustà dei fatti e l’assoluzione in primo grado). Alle

richieste del Canada il Ministero della Giustizia italiano non è stato in grado di rispondere e di

ottemperare se non rappresentando la gravità dei fatti per cui si chiedeva di procedere; l’esistenza

di una prova al tempo non valutata; la condanna nel frattempo intervenuta a carico di Vito Genco,

a 20 anni di reclusione. Il Canada, pertanto, chiedeva nuovamente con nota del 5.09.2013, la

specificazione delle condizioni richieste dal trattato in difetto delle quali avrebbe negato l’estensione

richiesta. All’udienza di ieri la Procura generale ha insistito per un rinvio della trattazione volto ad

acquisire la documentazione ovvero le informazioni necessarie per ottenere il nulla osta dal Canada

all’estensione dell’estradizione. La difesa ha rilevato come le condizioni richieste dal trattato non

sussistano né siano ipotizzabili in futuro dal momento che l’estradizione non è stata originariamente

richiesta pur trattandosi di reati antecedenti a quelli per cui è stata richiesta e concessa; si tratta di

fatti vetusti che potrebbero perfino giungere alla prescrizione per i quali il Caruana è stato assolto

in primo grado; Non sarebbe, dunque, possibile emettere alcun titolo custodiale; non ha prestato

il consenso alla deroga al trattato di riferimento e, dunque, alla celebrazione del processo. La

Corte d’Assise d’Appello, dopo una lunga camera di consiglio, ha accolto la richiesta della difesa e

deliberato emettendo sentenza di non luogo a provvedere per i reati in contestazione difettando le

condizioni richieste dal trattato con il Canada.